1. L'articolo 108 del Testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 108. - (Direttore generale). - 1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le funzioni di direttore generale spettano al segretario comunale. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, il sindaco e il presidente della provincia, previa deliberazione dell'organo esecutivo, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a).
2. Al direttore generale compete:
a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia;
b) sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
c) predisporre il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale.
4. La retribuzione del direttore generale non può superare l'indennità di funzione prevista per il sindaco o il presidente della provincia. Nel caso di cui al primo periodo del comma 1 la misura dell'indennità